Lo Studio Masucci – Nota informativa n. 1/2013

(Roma, 05 marzo 2013)

La legge di stabilità 2013 ha introdotto modifiche sostanziali alle norme riguardanti la fatturazione.
Di seguito, viene fornito un quadro sinottico riportato dalla stampa specializzata, sui termini di fatturazione e registrazione.
Innanzitutto è stato precisato che la numerazione deve essere progressiva e pertanto i metodi di numerazione possono essere scelti a seconda delle necessità organizzative da parte del’azienda; di conseguenza si potrà scegliere tra una numerazione che prosegua all’infinito senza necessità di ricominciare da 1 con l’avvento del nuovo anno, oppure mantenere il sistema comunemente usato di riiniziare la numerazione, la circolare in quest’ultimo caso, suggerisce di far seguire al n. la barra e l’anno di emissione.
Altra novità è quella di estendere anche alle prestazioni extra UE l’obbligo di fatturazione con l’annotazione di “operazione non soggetta”; mentre per quelle effettuate nella UE tra soggetti passivi iva, l’annotazione deve indicare “inversione contabile”. Su quest’ultimo punto torneremo per un approfondimento necessario per la complessità delle problematiche relative.
I contribuenti che nel 2012 e 2013 hanno effettuato lavori finalizzati al risparmio energetico in dipendenza di un unico contratto. Se sono stati effettuati pagamenti nel 2012, devono, entro il 31 marzo 2013, inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Chi non lo fa non perde il diritto alla detrazione d’imposta, ma va incontro alla sanzione da 258 euro a 2.065 euro. Ricordiamo che per questo tipo di omissione non è possibile utilizzare la remissione in bonis. Quindi questa comunicazione interessa chi prosegue i lavori iniziati nell’anno precedente ed ha sostenuto spese agevolate nell’anno precedente a quello di invio della comunicazione. Pertanto se i lavori sono finiti entro il 31 dicembre 2012 ma il pagamento avviene nel 2013 la comunicazione non va inviata.
Tale comunicazione non sostituisce quella prevista all’Enea
Liti tributarie: il fisco ha indicato ai propri uffici quando conviene rinunciare. E lo fa con un sistema che calcola la sostenibilità della controversia tenendo da conto soprattutto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Dagli accertamenti sugli studi di settore in cui non è stato effettuato il contraddittorio preventivo con il contribuente al disconoscimento dei costi black list non indicati separatamente in Unico per i periodi d’imposta precedenti al 2007. Dal rifiuto del rimborso Irap ad agenti di commercio, promotori finanziari e medici convenzionati con il Ssn senza autonoma organizzazione, al recupero delle imposte sulle disposizioni patrimoniali ai figli in seguito ad accordi di separazione e divorzio. Sono alcuni dei casi in cui gli uffici sono invitati ad abbandonare le liti.
Professionisti senza albo (l. 4/2013): tutti i lavoratori autonomi che esercitano una professione senza iscrizione ad un albo riconosciuto dalla legge, devono indicare su ogni documento scritto, quindi non solo le fatture o la carta intestata, gli estremi della legge stessa; la mancanza di tale indicazione fa scattare le sanzioni previste dal Dlgs 206/05 cosiddetto Codice del consumo.
Deducibilità costi auto: dopo un susseguirsi di disposizioni che hanno altalenato le modifiche al settore, oggi possiamo riassumere il trattamento con decorrenza 2013:
a) tutti i costi delle auto aziendali (che non siano oggetto proprio dell’attività) sono deducibili al 20%
b) i limiti del costo di acquisto di un mezzo di trasporto sono i seguenti:
1) autovetture ed autocaravan € 18.075,99
2) motocicli € 4.131,66
3) ciclomotori € 2.065,83
4) autovetture ed autocaravan in noleggio € 3.615,20
5) motocicli in noleggio € 774,69
6) ciclomotori € 413,17
7) limite di deducibilità dei costi per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’anno 70%
8) per gli agenti e rappresentanti di commercio deducibilità all’80% con limite ad € 25.822,84
Nulla è variato ai fini iva.
A puro titolo informativo, riguardando più l’aspetto del nostro lavoro, vi informiamo che le perdite su crediti di modesto valore (€ 2.500,00 per le imprese con ricavi superiori ad € 150.000.000,00 ed € 5.000,00 per le imprese con ricavi inferiori) possono essere dedotte senza particolari formalità

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