Le note informative dello Studio Masucci

Manovra di Ferragosto

(20 agosto 2011) In attesa del via definitivo da parte della camera, della manovra in oggetto previsto per giovedì 15 settembre, vogliamo iniziare a illustrarti le principali novità, che salvo emendamenti dell’ultimo minuto e con la poca chiarezza visto il susseguirsi di continue modifiche, dovrebbero entrare in vigore  a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Società di comodo: aumenta dal 27,5% al 38% l’aliquota ires sul reddito minimo delle società di comodo. Ricordiamo che sono considerate di comodo quelle società che di fatto non esercitano alcuna attività economica e che per le quali il fisco ha fissato dei parametri per individuarle: infatti se una società è intestataria di un certo valore di attivo immobilizzato, si presume che debba aver prodotto un determinato livello di ricavi; in caso contrario sarà ritenuta società di comodo e come tale dovrà pagare le imposte sul reddito presunto.  Le società in perdita per tre esercizi consecutivi saranno considerate di comodo al pari di quelle in perdita per due esercizi e con il terzo non operativo.

Carcere grandi evasori:  sono ridotte le soglie di punibilità penale per i reati tributari; in particolare la sospensione condizionale non può scattare quando l’imposta evasa è superiore al 30% del fatturato e a 3 milioni di euro.

Recupero somme condoni 2002: per coloro che hanno aderito al condono fiscale e non hanno versato le relative rate, Equitalia avvierà azioni coattive per il recupero entro il 31/12/2011. In caso di inadempienza scatterà la sanzione del 50% e in più saranno controllate le posizione del contribuente, entro il 31/12/2012, relativamente alle annualità successive ancora accertabili.

A proposito dei due precedenti punti descritti, informiamo che la Corte Costituzionale lo scorso 25 luglio ha fissato due principi importanti: in presenza di violazioni penali il termine di decadenza si raddoppia anche se già intervenuto al momento del riscontro della violazione. Le disposizioni che

prevedono tale raddoppio di termini si applicano nel periodo di imposta che al 4/7/2006 vedono ancora pendenti i termini ordinari di accertamento.

Cooperative:  la percentuale di tassazione dell’utile passa al 40%

Aumento aliquota iva ordinaria: a partire dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del presente decreto, l’aliquota iva ordinaria passerà dal 20% al 21%

Contributo di solidarietà:  dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013  chi possiede un reddito complessivo lordo superiore a 300 mila euro pagherà un contributo di solidarietà (sulla parte eccedente i 300mila) del 3 per cento. Il contributo è deducibile dal reddito Irpef

Taglio dei costi della politica:  inutile dire che tutti i tagli promessi si sono di gran lunga ridimensionati a tal proposito qualora foste interessati vi invitiamo a leggere l’articolo del corriere della sera di seguito allegato: articolo CORRIERE della SERA

limite utilizzo contanti: scende da € 5.000,00 ad € 2.500,00

Oltre al suddetto decreto, di cui abbiamo dato le prime informazioni urgenti, vogliamo inoltre informarvi e ricordarvi quanto segue:

banca dati genitori under 36:  al fine di favorire l’occupazione di giovani genitori, è stata istituita presso l’inps una banca dati a cui possono iscriversi genitori under 36 di figli minori che siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di somministrazione, intermittente a progetto, di inserimento di collaborazione coordinata e continuativa. L’inps infatti riconoscerà un bonus di € 5.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato anche parziale alle imprese private, alle società cooperative e alle imprese sociali di coloro iscritti in tale banca dati. Ne restano invece esclusi gli enti pubblici e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile

chiusura partite iva inattive :  ricordiamo che coloro che sono titolari di partite iva inattive possono entro il 6 ottobre p.v. chiudere le loro posizioni versando una sanzione ridotta di € 129,00 tramite modello f24 con codice tributo appositamente istituito.  Chi non si avvale di questa opportunità, rischia una sanzione che può variare dai 516 fino ai 2.065 euro.

Smaltimento pratiche contenzioso:  ricordiamo che è possibile chiudere le pratiche pendenti al 1 maggio 2011 con il fisco di valore inferiore i € 20.000,00 in base al seguente schema:

·         150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro

·         10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente

·         50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia

·         30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.

La domanda deve essere presentata entro il 31/03/2012 mentre il versamento deve avvenire entro il 30/11/2011 con codice appositamente istituito.

Territorialità dell’iva: L’agenzia delle entrate con circolare 29/07/2011 ha fornito precisazioni in merito al principio di territorialità, stabilendo che per quanto riguarda le prestazioni di servizi eseguite dal 1° gennaio 2010 tra due soggetti passivi iva, si considerano effettuate in Italia quando sono rese a committente stabilito in Italia, anche se utilizzate fuori dal territorio nazionale e/o comunitario (principio del committente), come non si considerano effettuate in Italia se rese a committente di altro Stato anche se utilizzate nel territorio nazionale. Se invece il committente è privato non imprenditore valgono le regole applicate in precedenza.

 

de Studio Masucci

Consulenza legale tributaria amministrativa

Via Costantino Corvisieri 54 00162 Roma

 

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