Le note informative dello Studio di Consulenza Masucci

Roma, 19 ottobre 2012   La “Nota informativa n. 6”

con la presente informativa ci concentreremo principalmente sulle novità emanate nell’ultimo periodo ed in quelle che si prospettano con l’approvazione della legge di stabilità se non interverranno modifiche al testo approvato dal Consiglio dei Ministri DECRETO ATTUAZIONE IVA PER CASSA In data 11 ottobre 2012 è uscito il decreto attuativo che disciplina l’iva per cassa prevista dall’art. 32 bis del D.L. 83/2012. Come già spiegato nella precedente nota informativa, è stata allargata la platea di coloro che possono usufruire del pagamento dell’Iva basandosi sul criterio di cassa, infatti possono accedervi i soggetti passivi con volume d’affari fino a 2.000.000,00 di euro. Come sempre già esposto, il soggetto interessato dovrà manifestare la sua volontà con opzione e riportare in fattura un’apposita annotazione; decorso comunque un anno dall’emissione della fattura l’imposta sarà esigibile. Se viene oltrepassata la soglia dei due milioni di euro nel corso dell’anno, il contribuente optante deve uscire dal regime dell’Iva di cassa e applicare quello ordinario a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del tetto. Queste disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal 01/12/2012.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI È entrata oggi in funzione la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni. Da questo momento, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, nonché le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno 30 giorni per richiedere l’abilitazione sul sistema. Decorso tale termine i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili scaturenti da contratti di somministrazione o fornitura con la Pa potranno abilitarsi sulla medesima piattaforma e presentare l’istanza di certificazione del credito utilizzando il modello generato dal sistema. Se entro 60 giorni l’Amministrazione non risponde, l’impresa può presentare istanza di nomina di un Commissario alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’Amministrazione o ente debitore. Acquisita poi la certificazione, il titolare può presentarla all’agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. L’agente della riscossione, trattiene l’originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice con posta elettronica certificata (o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica dedicata), alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice e’ tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa il titolare del credito. Di seguito il link della piattaforma: certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.

LEGGE DI STABILITA’ 2013 (non ancora approvata dal Parlamento e quindi per il momento non in vigore) il 9 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo da presentare in Parlamento della legge di stabilità. Ci sono importanti novità e tagli agli oneri detraibili e deducibili in dichiarazione dei redditi, oltre a una revisione delle aliquote IRPEF per i primi due scaglioni e l’aumento delle aliquote IVA di un punto percentuale. Nello specifico, se il Parlamento approverà questo testo come definitivo si prevede:

Aliquote IRPEF: diminuiscono le aliquote dei primi due scaglioni di reddito dal 23 al 22 per cento e dal 27 al 26 per cento Aumento delle aliquote IVA dal 10 all’11% e dal 21 al 22%, invariata invece l’aliquota del 4% Viene introdotta una franchigia di € 250,00 su deduzioni e detrazioni fiscali e il tetto di 3mila euro sulle detrazioni in dichiarazione dei redditi. Il tetto non riguarda le spese mediche e le spese di ristrutturazione e colpirà esclusivamente i redditi superiori ai 15.000,00 euro. Queste misure saranno operative già sui redditi 2012, ossia sulle spese già effettuate dall’inizio dell’anno nonostante lo Statuto del contribuente vieti in maniera esplicita la retroattività delle misure fiscali. Le srl agricole a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 non potranno più adottare la tassazione su base catastale dovranno pertanto tornare a redigere i bilanci e a pagare le tasse sugli utili conseguiti.  È infine prevista un’ulteriore riduzione della detrazione per i veicoli non strumentali dal 27,5% (come ridotto dalla legge 92/2012) al 20%

Non mancheranno certo interventi da parte dei partiti per inserire emendamenti che speriamo possano stemperare questa austerità tributaria.

RESPONSABILITA’ FISCALE NEGLI APPALTI Approfittiamo, infine, per sintetizzare quanto chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla responsabilità fiscale solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore: OGGETTO DELLA NORMA (d.l. 83/2012): prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione. ENTRATA IN VIGORE: secondo l’ADE le disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE: in alternativa alle asseverazioni che possono essere rilasciate dai CAF imprese (questo studio ne ha titolo) o da professionisti abilitati (anche in questo caso rientriamo di diritto) è possibile una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve: indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge; indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa Rimaniamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito e, con l’occasione porgiamo distinti saluti.

dallo Studio di Consulenza Masucci

 

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