EVASIONI E SOCIETÀ DI COMODO: NUOVO (E PESANTE) CONCETTO

(22 dicembre 2011)  Qualche mio pensiero al margine  alla nostra Nota informativa 14 del 20/12/2011 (allegata in fondo). Volendo fare una riflessione sull’adozione delle ultime misure legislative atte a contrastare la crisi economica, c’è da rilevare come il principio ispiratore sia sempre quello della contrapposizione del potere politico con i cittadini. Non si cerca una collaborazione, ma solo l’imposizione che a volte diventa estremamente punitiva per chi colpe non ha, salvaguardando chi la crisi l’ha provocata o quantomeno agevolata; si è cercato un governo di “tecnici” (che comunque hanno sempre avuto introduzioni e buoni rapporti con il Palazzo) ma alla luce di questi primi giorni di “nuovo corso” era meglio cercare un governo di “carattere e personalità” che andasse avanti con idee innovative e che non tenesse conto degli interessi dei potenti.  I problemi immediati sono la lotta all’evasione, la promozione dei consumi e la produttività: con un po’ di fantasia si potevano affrontare in modo diverso e meno traumatico.

Il primo problema si poteva, in parte, risolvere sfruttando la predisposizione degli italiani al gioco del lotto. Mi spiego meglio: i codici ATECO sono circa 1.200 di cui circa 500 a maggior rischio per la possibilità di evadere; se negli scontrini, fatture e ricevute fiscali venisse indicato il proprio codice di attività, prima della dichiarazione dei redditi si potrebbero estrarre a sorte una decina/quindicina tra questi e riconoscere ai possessori di tali documenti (da conservare come tutti gli altri) una detrazione d’imposta dal reddito. In questo modo, chiunque si rivolgesse a bar, ristoranti, idraulici, dentisti, ecc. avrebbe interesse a farsi rilasciare il documento fiscale sperando di poter godere della detrazione anzidetta che non dovrebbe essere inferiore al 30% (non dimentichiamo che l’aliquota iva ordinaria è del 21% ed è per questo che di solito non viene chiesta fattura agli artigiani) La promozione dei consumi potrebbe essere agevolata riconoscendo alle imprese una esenzione o riduzione di imposta su una percentuale pari a quella destinata ad essere distribuita ai lavoratori. Es.: una srl ha un utile di € 1.000.000 se destina il 20% (deducibile) alla remunerazione dei propri lavoratori (che essendo inserita in busta paga sconterebbe le imposte del caso) potrebbe godere di una pari percentuale di utili non tassati eventualmente da distribuire liberamente e sempre con la relativa tassazione in capo ai percipienti. In questo modo verrebbe immessa liquidità destinata ai consumi. La produttività potrebbe essere invogliata (sempre che esista un mercato disposto ad assorbirla) riconoscendo a chi produce reddito, un ristorno sulle imposte calcolate sulle aliquote inferiori. Anche questo caso necessita di chiarimenti: supponiamo che non abbia interesse a spingere oltre la mia attività perché ritengo non conveniente produrre il mio reddito oltre i 75.000€ in quanto ritengo elevata l’aliquota marginale del 43%; se lo stato mi riconoscesse un ristorno di 2 punti sul primo scaglione di imposta, potrei essere invogliato a proseguire l’attività per poter, oltre che guadagnare di più anche di usufruire, superato un altro limite di reddito, di un’ulteriore bonus d’mposta su quelle pagate sui scaglioni precedenti e così via. Lo so non sono idee da professore, ma da operaio del settore che stando sul campo di battaglia lavorativa tutti i giorni sente le lamentele della gente comune, imprenditori compresi e delle difficoltà che incontra ogni momento della sua vita e ne metabolizza l’umore.

Se ne raccomanda un’attenta lettura anche se poco piacevole Nella precedente nostra nota informativa n° 11, vi abbiamo informato delle modifiche al trattamento fiscale  delle società di comodo; oggi riteniamo opportuno approfondire, nel vostro interesse, l’argomento sottolineando gli aspetti salienti della predetta modifica. La presunzione di non operatività:  se per  tre periodi d’imposta consecutivi l’impresa risulti in perdita fiscale o comunque non raggiunga il reddito minimo commisurato ai parametri di cui appresso, la società è considerata di comodo, a partire dal successivo quarto periodo d’imposta, con applicazione dell’aliquota del 38,00% sul reddito minimo presunto, qualora si tratti di contribuenti IRES. La nuova fattispecie di non operatività vale anche nei confronti dei soggetti Irpef. Rimane, in ogni caso, ferma la sussistenza di eventuali cause di esclusione oppure inapplicabilità della relativa disciplina. I requisiti Sono definite società non operative, le imprese che soddisfano, congiuntamente, due requisiti: 1)sono costituite nella forma giuridica di: -società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato; -società ed ente di ogni tipo non residente, con stabile organizzazione in Italia; 2) presentano un ammontare di ricavi, incrementi di valore delle rimanenze e proventi, esclusi quelli aventi natura straordinaria inferiore a quello determinato secondo i coefficienti così individuati: a)il 2,00% del valore delle attività di seguito riportate incrementato del valore dei crediti (ad esclusione di quelli di natura commerciale e dei depositi bancari):

•    azioni o quote di partecipazione;

•    strumenti finanziari similari alle azioni;

•    obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa;

•    quote di partecipazione nelle imprese commerciali quali le società in nome collettivo ed in accomandita semplice; b)il 6,00% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili  acquisiti anche in locazione finanziaria. Il coefficiente in parola è ridotto:

•    al 5,00%, per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;

•    al 4,00%, per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;

•    all’1,00%, per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; c)il 15,00% del valore delle altre immobilizzazioni, acquisiti anche in locazione finanziaria, comprese le migliorie su beni di terzi. Il valore dei ricavi, dei proventi, dei beni e delle immobilizzazioni deve essere assunto sulla base della media dell’esercizio e dei due precedenti:

•    il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistati, ovvero ceduti, nel corso del periodo d’imposta deve essere ragguagliato alla durata del possesso;

•    nel caso di cespiti in locazione finanziaria, deve essere assunto il costo sostenuto dal concedente ovvero, in mancanza di documentazione, la sommatoria dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto desumibili dal contratto. esclusioni Quanto sopra non si applica nei confronti dei seguenti contribuenti: 1)soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; 2)società con un numero di soci non inferiore a 50 unità; 3società che, nei due precedenti esercizi, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; 4)società che nel conto economico del bilancio presentano il valore della produzione  superiore al totale dell’attivo patrimoniale; 5)società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Nei predetti casi, non è necessario presentare istanza di interpello, mentre se vi sono altre cause che possono far disattendere il concetto di società di comodo, occorre presentare tale istanza I nuovi coefficienti Si presume un reddito minimo non inferiore alla sommatoria degli importi derivanti dall’applicazione dei seguenti coefficienti: a)1,50%: su titoli, azioni e quote di partecipazione nelle società commerciali, anche se non costituenti immobilizzazioni b)4,75%: immobilizzazioni costituite da beni immobili anche in locazione finanziaria, ridotto nei seguenti casi -al 4,00%, per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10; -al 3,00%, per i beni immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti; -allo 0,90% per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti; c12,00%: altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Con particolare riferimento alle immobilizzazioni, si rammenta quanto segue: •    i beni in locazione finanziaria rilevano, sempre e comunque, sulla base del costo sostenuto dal concedente, sia a contratto in corso che a riscatto avvenuto;

•    i beni di valore inferiore ad euro 516,46 rientrano nel computo di operatività e redditività, anche se il costo è stato integralmente dedotto;

•    le immobilizzazioni in corso non rilevano ai fini della disciplina in esame, poiché si trovano in una fase che non è idonea a produrre ricavi;

•    gli immobili rivalutati sono assunti per il valore rivalutato, solo a decorrere dall’anno di efficacia fiscale della rivalutazione stessa (non rilevano le rivalutazioni effettuate ai solo fini civilistici);

•    nella voce altre immobilizzazioni si devono comprendere anche le “migliorie su beni di terzi” . Le eventuali perdite pregresse possono essere computate in diminuzione soltanto per la parte di reddito eccedente quello minimo. Qualora il reddito della società risulti, invece, inferiore a quello minimo presunto, la società dovrà adeguarlo a quest’ultimo. In caso contrario, l’Amministrazione Finanziaria potrà procedere alla rettifica induttiva del reddito dichiarato, in misura pari a quello minimo, mediante accertamento parziale e con applicazione di sanzioni nel caso in cui non sia stata fatta istanza di interpello. Anche ai fini  Irap, si assume lo stesso  reddito minimo come sopra illustrato, incrementato delle seguenti componenti :

•    spese per il personale dipendente;

•    competenze spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;

•    compensi di lavoro autonomo occasionale;

•    interessi passivi.

E’ stato stabilito che il credito della società non operativa, risultante dalla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, non può essere richiesto a rimborso, né ceduto ovvero utilizzato in compensazione. La disciplina delle società di comodo dispone, inoltre, la decadenza dal diritto alla riportabilità del credito Iva – a scomputo del tributo relativo ai periodi d’imposta successivi – da parte delle imprese non operative che, per tre periodi d’imposta consecutivi, non effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’Iva non inferiori ai ricavi minimi. Conseguenze Maggiorazione dell’aliquota IRES E’ stata  introdotta la maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES applicabile al reddito imponibile delle società di comodo, che si attesta, quindi, complessivamente al 38,00%. La maggiorazione IRES deve essere applicata anche alla quota di reddito imputata per trasparenza dalle società di persone ai propri soci, qualora questi ultimi siano dei contribuenti IRES. Regimi speciali IRES La maggiorazione del 10,50% trova, inoltre, applicazione al ricorrere dei casi indicati :

•    opzione per il consolidato fiscale nazionale

•    opzione per la trasparenza fiscale in qualità di partecipata.

Nel caso di esercizio della facoltà come partecipante, l’addizionale trova applicazione sul reddito imponibile della stessa, senza considerare quello imputatole dalla partecipata. Efficacia delle novità normative Le predette disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011,. Con altra nota informativa (inserirla in  questa, anche se consequenziale, sarebbe stato troppo pesante e shoccante), Vi daremo ragguagli sulla comunicazione all’Agenzia delle entrate, da effettuare entro il 31/03/2012, relativa ai beni aziendali in uso ai soci o loro familiari. Nella precedente nostra nota informativa n° 11, vi abbiamo informato delle modifiche al trattamento fiscale  delle società di comodo; oggi riteniamo opportuno approfondire, nel vostro interesse, l’argomento sottolineando gli aspetti salienti della predetta modifica.

 (di Enrico Masucci)

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