LEGGE DI STABILITA’ n°183 del 2011

LEGGE DI STABILITA' n°183 del 2011
 
 (23 novembre 2011)  Il nostro precedente governo, prima di dare le dimissioni, ha emanato la legge, richiesta dalla comunità europea, per il recupero del deficit pubblico e lo sviluppo dell’economia; per tale motivo iniziamo ad informarvi sulle prime disposizioni che occorre conoscere per il buon operato aziendale. Il primo articolo è il 13 dove viene riscritta la norma che provvede (non capiamo il perché venga ripetuta una norma già emanata, bastava un decreto di attuazione) la possibilità, da parte del creditore, di cedere i propri crediti vantati verso gli enti pubblici (regioni ed enti locali) per pagare debiti v/ banche ed altri intermediari finanziari; rimangono esclusi da tale obbligo gli enti commissariati e le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari (praticamente tutte). Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge saranno emanati i decreti attuativi; fino a quel momento valgono le disposizioni in essere. Sarà la volta buona? Nello stesso articolo viene stabilito che la polizia stradale, attraverso lo strumento dell’autovelox, potrà verificare la copertura assicurativa obbligatoria del mezzo di trasporto. Non chiedeteci come. Il secondo articolo che prendiamo in esame è il 14 dove viene, anche qui, riformulata la disciplina a burocrazia zero in tutta Italia. Fatta qualche eccezione per gli atti amministrativo-tributario (attenzione, non si parla degli uffici finanziari), ambientali, salute e sicurezza pubblica o nuove iniziative produttive su aree soggette a vincolo, il dipendente pubblico deve evitare di complicare la vita al cittadino con richieste di atti o documenti di cui l’apparato statale o locale è già in possesso. Con una norma di carattere interpretativo viene ribadita la possibilità di trasferire le quote di srl senza intervento notarile. Dal prossimo anno le srl senza collegio sindacale potranno redigere il bilancio secondo uno schema semplificato che sarà stabilito dal MEF entro 90 giorni. I soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano le transazioni finanziarie (incassi e pagamenti) mediante tracciabilità bancaria (assegni, bonifici ecc.) possono sostituire le scritture contabili con l’estratto conto bancario. La periodicità delle liquidazioni iva si adegua ai limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (€ 400.000,00 per le imprese di servizi ed € 700.000,00 per le altre imprese) Semplificazioni anche nell’ambito dei collegi sindacali: le spa con ricavi o patrimonio non superiori ad € 1.000.000,00 e le srl potranno nominare un sindaco unico invece del collegio classico formato da tre elementi.
nota informativa a cura dello Studio Masucci
 
 
 
 
 

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