IL TESTAMENTO BIOLOGICO

(2 dicembre 2012)    di Maria Laura  Cattinari-Presidente di Libera Uscita

Come farlo valere a fronte dell’attuale situazione normativa.

In materia di autodeterminazione terapeutica (diritto di accettare o rifiutare le terapie) non esiste un vuoto nel nostro ordinamento, ma, come ci ricorda spesso il Prof. Stefano Rodotà, esiste un pieno, detto in altre parole: noi abbiamo già oggi questo diritto. Lo abbiamo garantito dagli articoli 2, 3, 13, 32 della carta costituzionale come riconosciuto dalla sentenza 438 del Dic. 2008 della Corte Costituzionale in cui si dice appunto che il “diritto all’autodeterminazione è un diritto fondamentale della persona”. Su questa materia, come è noto, si è pronunciata la nostra Corte Suprema, la Corte di Cassazione, con numerose sentenze tra cui quella del 2007 sul caso Englaro dalla quale si evince il riconoscimento della validità delle dichiarazioni precedentemente espresse ed in cui, come è noto, i cosiddetti NIA (nutrizione, idratazione artificiali) vengono riconosciuti per quello che sono, cioè delle terapie a tutti gli effetti che, come tali, per essere avviati, esigono il consenso della persona che li deve ricevere. Ciò che invece manca è il regolamento secondo il quale poter esercitare questo nostro diritto. Per questo si chiedeva e si chiede una legge sulle direttive anticipate di trattamento, una legge che fissi le regole più semplici e meno onerose per il singolo e la collettività a garanzia del rispetto della volontà della persona ed anche a tutela dei medici che quella volontà intendano rispettare. Nell’assenza di una legge specifica ed in presenza, al contrario, di un vero e proprio attacco al nostro diritto all’autodeterminazione attraverso il cosiddetto Ddl Calabrò (Disegno di legge in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, oggi fermo in terza lettura in Senato) la società civile si è mobilitata rivolgendosi all’istituzione più vicina ai cittadini, il Comune, per veder tutelato questo diritto fondamentale. Il Comune non solo ha competenza in materia sanitaria ma è anche delegato dallo Stato a fornire servizi ai cittadini ( D.Lgs 267/2000 art.13 e art. 3 comma 5) Su queste premesse si è potuti giungere alla nascita dei Registri Comunali dei Testamenti Biologici. Il primo a Roma, X Municipio nel 2009. Da allora quasi ogni giorno, in questi 4 anni, è giunta notizia di qualche Comune piccolo o grande che apriva il proprio Registro dei Testamenti Biologici richiesto dalla cittadinanza. Il deposito del proprio TB (testamento biologico) presso il Registro Comunale dà certezza di data e di firma alle volontà anticipate sulle cure. E’ importante ricordare che il Codice deontologico dei medici, nella sua revisione che data al Dicembre 2006, introduce l’obbligo, per i medici, di tener conto di eventuali DAT. Infatti l’art. 38, che reca il bel titolo: “Autonomia del cittadino e direttive anticipate” dice che: “il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere in conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”. (così assumendo quanto fissato dall’art. 9 della Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina del 1997, ratificata dal Parlamento italiano nel 2001) Il Registro Comunale risponde a questa esigenza dando, appunto certezza di data e di firma al documento sottoscritto dal dichiarante. Rileviamo, ovviamente, che il Codice deontologico non dice, che il medico è tenuto a rispettare quanto precedentemente dichiarato. Noi riteniamo invece che, sulla base del nostro ordinamento, lo sia. E’ certo comunque che se vogliamo esercitare il nostro diritto all’autodeterminazione terapeutica anche oggi per domani, in previsione di incapacità di intendere e di volere o anche semplicemente di comunicare, noi dobbiamo stendere le nostre DAT e depositarle presso il Registro comunale dei TB oppure, soluzione assai più costosa, ricorrere all’autentica notarile in assenza di Registro comunale. Un’altra prassi, in vero un po’ complessa, è quella di ricorrere al Giudice tutelare per ottenere un decreto di nomina di un proprio Amministratore di Sostegno per le cure in previsione di una possibile incapacità di intendere e di volere. Il primo esempio di tale decreto si ebbe a Modena nel maggio 2008 per opera di un valente e coraggioso Giudice tutelare il Dr. Guido Stanzani. A questo magistrato si deve l’aver utilizzato al meglio le Legge Cendon del 2004 (legge 9 Gennaio 2004 n.6) che istituiva appunto la figura dell’Amministratore di Sostegno in previsione del superamento dell’interdizione e dell’ inabilitazione fortemente distruttive per la dignità della persona. Una legge in difesa dei più deboli che il Giudice Stanzani ha saputo sapientemente utilizzare anche in difesa dell’autodeterminazione terapeutica della persona più debole e indifesa, cioè di tutti quanti noi se domani dovessimo trovarci a non essere più in grado di far valere le nostre volontà. Figura chiave del TB è il Fiduciario da noi nominato, sarà lei/lui garante del rispetto delle nostre volontà (potrà essere nominato fiduciario una qualunque persona purché maggiorenne e legalmente capace). Il/la fiduciario dovrà rapportarsi coi medici, consegnare copia del TB, richiedere che venga inserita in cartella clinica e vigilare affinché quelle volontà siano rispettate. Se dovesse trovare una sostanziale indisponibilità da parte dei sanitari potrà agire in vario modo: – rivolgersi al Giudice tutelare per chiedere, sulla base del testamento biologico prodotto, di essere nominato Amministratore di Sostegno della persona in stato di incapacità di intendere e di volere e di essere autorizzato, con Decreto del Giudice, a negare il consenso alle terapie che il suo amministrato aveva dichiarato di non volere. – inviare un esposto all’ordine dei medici precisando i fatti – rivolgersi al Tribunale per i diritti del malato – nei casi più gravi, procedere ad una denuncia presso la competente Procura della Repubblica esponendo i fatti (si potrebbe ravvisare il reato di violenza privata) – rivolgersi alle Associazioni per il diritto di morire in dignità, come Libera-Uscita, per avere aiuto e consiglio. Tutto questo ad oggi. Se invece dovesse, speriamo assolutamente di no, diventare legge il liberticida e crudele Ddl Calabrò, il nostro diritto all’autodeterminazione che la Consulta riconosce quale diritto fondamentale della persona, verrebbe completamente negato da una legge chiaramente incostituzionale e non solo per quanto riguarda il fine vita ma, in certa misura, anche per quanto concerne il Consenso Informato della persona competente. In questo secondo disgraziato scenario gli strumenti nelle nostre mani non potrebbero che essere due: ricorrere alla Corte Costituzionale e/o al referendum abrogativo.                                                                                                                                        di Maria Laura Cattinari

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