Analisi della legge di stabilità 2015: regime dei minimi, nuove assunzioni, tasi

Analisi della legge di stabilità 2015: regime dei minimi, nuove assunzioni, tasi

Concludiamo la prima parte dell’analisi dello studio Masucci sulla legge di stabilità 2015.

NUOVO REGIME DEI MINIMI
Premettendo che tale punto, introducendo rilevanti cambiamenti rispetto al previgente regime, merita di essere analizzato in un’apposita nota informativa che seguirà la presente, introduciamo solamente le principali novità introdotte.
In breve, il nuovo regime forfettario consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% – su ricavi o compensi ai quali si applica un coefficiente di redditività – in luogo di quella del 5% prevista nel regime dei minimi. I limiti di fatturato ed il coefficiente di redditività  variano a seconda del codice ATECO prescelto; nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Scompare il limite dei 35 anni e dei 5 anni di permanenza che esisteva nel regime fiscale agevolato previgente e viene eliminata la previsione del contributo previdenziale INPS minimale.
Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i due successivi, il reddito determinato e’ ridotto di un terzo, purché vengano rispettate determinate condizione (che sostanzialmente ricalcano quelle previste per il vecchio regime dei minimi).

I soggetti che nel 2014 sono nel vecchio regime dei minimi possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se esprimono la volontà in tal senso; altrimenti – avendone i requisiti – transitano automaticamente nel regime dei forfetari salvo opzione per il regime ordinario. Per quanto concerne le ritenute, la conservazione dei documenti, gli adempimenti fiscali, gli studi di settore e l’uscita dal regime, sostanzialmente rimangono in essere le vecchie disposizioni.

NUOVE ASSUNZIONI
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi,  l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

TASI
La Legge di Stabilità approvata blocca quanto stabilito 12 mesi fa. Le aliquote e le detrazioni valide per il 2014, saranno quindi le medesime anche nel 2015. L’aliquota Tasi dunque non potrà superare il 2,5 per mille.

Georgia Masucci

About Redazione