PALAZZI, VILLE CASTELLI, NON SI PUO? MANTENERE INVARIATA LA SCANDALOSA AGEVOLAZIONE FISCALE

Come la nostra rivista ha già segnalato, gli immobili “storici” godono di una protezione fiscale senza eguali (pagare l’Irpef sulla base di una rendita pari a quella dell’immobile di minor pregio della stessa zona – fosse pure una catapecchia). Assurda quando l’immobile viene affittato, magari per lussuosi matrimoni o ben remunerate location. Contro un articolo del decreto Bersani che tagliava questi privilegi si è scatenata la potente lobby dei proprietari, che ne ha ottenuto la cancellazione grazie all’intervento del Vice presidente Rutelli. Ma tra eliminare le agevolazioni e mantenerle totalmente può esserci una via di mezzo: ad esempio ripristinando la norma del decreto ma aumentando la possibilità di detrarre le spese di conservazione che i proprietari devono sostenere. Ne guadagnerebbe l’equità fiscale, uno degli imperativi di questo governo
Articolo di Fabio Carrirolo
Le persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di impresa, concedono immobili in locazione, devono determinare il reddito imponibile ai fini Irpef confrontando il valore catastale dell’immobile locato con il canone ricavato, ridotto del 15% (25% per il centro storico di Venezia e le isole), e quindi facendo riferimento al maggiore tra i due valori. Regole particolari sono state però dettate dal legislatore per gli immobili di interesse storico–artistico, come indicati dal vecchio art. 3, L. 1.6.1939, n. 1089, e – allo stato – dall’art. 2 del “Codice dei beni culturali” (D.Lgs. 22.1.2004, n. 42).

L'agevolazione
Per gli immobili storici, infatti, grazie all’intensa opera di “sensibilizzazione” svolta dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (vedasi il sito Internet www.adsi.it), è stata introdotta una fortissima agevolazione fiscale, a valere per le imposte sui redditi, secondo la quale il reddito di tali immobili (castelli, ville, palazzi, etc.), in ogni caso, è tassato secondo la minor rendita catastale della zona censuaria di riferimento (art. 11, co. 2, L. 413/1991).
Senza alcun dubbio, sono beni la cui manutenzione richiede spese notevoli e protratte nel tempo, poste a carico – evidentemente – dei loro titolari; per tali spese, è tra l’altro prevista la detrazione fiscale, anche se limitata al 19% (art. 15, co. 1, lett. g, del Testo Unico delle imposte sui redditi).

Il privilegio
Nella sostanza, la norma agevolativa ha creato un’area importante di “privilegio fiscale”.
I destinatari di tale privilegio possono essere, certo, dei meritevoli tutori dell’integrità del patrimonio storico-artistico e culturale nazionale, ma anche dei rentiers che, senza svolgere opere di recupero o manutenzione sugli immobili, o svolgendone in misura limitata, incassano redditi notevoli (la stima prudenziale effettuata nella relazione tecnica al D.L. del 30 giugno indica un canone locativo medio di 77.000 euro) e pressoché esenti da imposte.
L’Amministrazione finanziaria (Ministero delle Finanze prima, e Agenzia delle Entrate poi) si è scontrata per quindici anni contro questa norma, prima di adeguarsi a un’interpretazione giurisprudenziale ostile pressoché in toto: della questione è fornito resoconto nell’articolo di Andrea Lugani recentemente pubblicato su questa Testata (“Bandiera bianca del Fisco. Castelli e residenze storiche pagheranno poco anche se rendono tanto”).
Il primo Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Massimo Romano, ha avuto modo di osservare, su questa stessa rivista (intervista del 17.10.2005), che “la vicenda degli immobili di interesse storico e artistico” esprime “interessi di bottega”, fatti per aggiungere privilegi a quelli già esistenti, ed “è devastante dal punto di vista degli interessi dell’erario”.
Si consideri che, dal punto di vista dell’equità fiscale, la norma controversa genera almeno tre tipi di sperequazioni:
1.tra i proprietari (e soprattutto proprietari-locatori) di immobili “normali” e quelli di immobili storico-artistici;
2.tra i proprietari di immobili storico-artistici a titolo di “prima casa” e locatori di immobili storico-artistici;
3.tra i proprietari che sostengono spese per interventi di restauro, ristrutturazione, etc., e quelli che non ne sostengono affatto.
Inoltre, va anche detto che – come evidenziato nel citato articolo di Lugani – sono “detassati” anche gli immobili storici ad uso commerciale (utilizzati quindi come negozi, o come set cinematografici, per eventi mondani, sfilate, etc.)!

Il decreto Bersani e la marcia indietro del governo
Il primissimo testo del decreto legge approvato dal Governo Prodi il 30 giugno, pubblicato sulle maggiori testate economico-finanziarie italiane, prevedeva, assai ragionevolmente, la soppressione dell’agevolazione e per il pregresso, attraverso una norma di interpretazione autentica, disponeva che solamente gli immobili a destinazione abitativa rientravano nell’ambito applicativo dell’agevolazione stessa.
Contro tale soluzione, nel silenzio della stampa, si è sollevata una forte opposizione da parte della suddetta Associazione Dimore Storiche, che, per bocca del proprio Presidente, ha fatto sapere: “la Presidenza dell’Associazione, di fronte a questo ennesimo attacco a quella che è certamente una delle componenti più significative del patrimonio storico-artistico del nostro Paese, si è immediatamente mobilitata, con interventi presso le più alte cariche istituzionali e gli esponenti del Parlamento, perché si tenessero in conto che, quelle che sono le agevolazioni fiscali fin qui concesse, vanno considerate come un indispensabile contributo all’oneroso mantenimento di un patrimonio dell’Italia, altrimenti destinato ad inevitabile degrado e scomparsa".
"In questa nostra azione abbiamo avuto il piacere di trovare – e non poteva essere altrimenti – un prezioso alleato nel Ministro per i Beni e le Attività Culturali, On.le Francesco Rutelli, che ha chiesto, e ottenuto, lo stralcio di quanto riguardava le dimore storiche, dal testo del D.L., e che, per questo, ho personalmente ringraziato a nome di tutta l’Associazione”.

Si trovi almeno un compromesso
Certamente la salvaguardia del patrimonio culturale italiano è importante, ed essa è spesso affidata ai proprietari dei beni in questione (in ciò sono d’accordo con il Presidente). Perché, però, non prevedere il riconoscimento fiscale integrale delle spese sostenute, attraverso una deduzione dall’imponibile, fatture alla mano?
In alternativa, si potrebbe pensare a un’estensione del criterio forfettario previsto per le locazioni immobiliari, riducendo il canone locativo non del 15%, ma – ad esempio – del 30-35%, a titolo di riconoscimento dei maggiori costi connessi alla gestione dell’immobile storico-artistico.
Ci si può solo augurare che il Governo riprenda in mano “a freddo” la questione, magari in modo concertato tra i responsabili dell’Economia e dei Beni Culturali, superando l’agevolazione indiscriminata concessa dalla legge del 1991.
In tal modo si supererebbe un’insostenibile causa di iniquità senza pregiudicare la tutela del patrimonio culturale del Paese.

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